Statuto dell’Associazione di Volontariato “Oasi Be Happy”.
Art. 1
L'Associazione di Volontariato Oasi Be Happy,più avanti chiamata Associazione,con sede in Località
Crocino 186/B 58054 Scansano (GR) costituita ai sensi della Legge 266/91 e della LR 38/94 e successive modifiche, persegue come fine esclusivo la tutela e la salvaguardia dei diritti degli animali,la diffusione dell'antispecismo, la non violenza e il veganismo.
Art. 2
L'Associazione è apolitica e apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro,
democraticità della struttura,gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dai Soci
Art. 3
L'Associazione potrà svolgere per il conseguimento dei propri fini sociali le seguenti attività:
• recuperare e ospitare animali in difficoltà in strutture proprie o di terzi, provvedendo a garantire ad
ognuno le esigenze specifiche e le cure mediche necessarie.
• soccorrere, assistere animali abbandonati e in pericolo di vita cercando poi di collocarli presso
famiglie serie e responsabili.
• aderire a tutte le campagne in favore degli animali
• instaurare un coordinamento / collegamento con altre associazioni che perseguono scopi analoghi
• creare un movimento di opinione pubblica in favore dei diritti di tutti gli animali senza distinzione di
specie , promuovere ed attuare iniziative in difesa degli stessi e del loro habitat
• provvedere alla protezione degli animali anche con interventi diretti di natura sanitaria
eventualmente in collaborazione con strutture pubbliche
• concertare con le autorità centrali e locali la soluzione di problemi nel campo natura/ambiente e protezione animali
• promuovere la cultura alimentare vegana, l'antispecismo, la non violenza
• organizzare banchetti informativi, eventi culturali e benefit e tutte le attività atte a perseguire i propri fini sociali
Art. 4
Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutte le persone fisiche che si riconoscono
nello Statuto,sottoscrivono lo stesso e il Regolamento Interno e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. All'aspirante Socio vanno consegnati copia aggiornata dello Statuto e del Regolamento Interno,la richiesta di adesione va presentata su apposito modulo al
Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo,nella sua prima riunione successiva alla
richiesta,si riserva di accettare o rifiutare per iscritto tale richiesta motivando, nell’ultimo caso, la sua decisione.
In caso di rifiuto il richiedente può proporre appello all'Assemblea dei Soci che delibererà
in merito nella prima Assemblea successiva alla proposta di appello.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione.
La qualità di Socio si acquisisce,dopo la comunicazione dell'accettazione,versando la quota associativa annuale.
La quota associativa non è frazionabile e non è rimborsabile.
I Soci possono essere: giovanili (fino a 18 anni di età),ordinari,sostenitori,benemeriti.Le quote,che
possono essere annualmente riviste dal Consiglio Direttivo,vengono inizialmente fissate come
segue:
• Soci giovanili € 10
• Soci ordinari € 20
• Soci sostenitori € 50
• Soci benemeriti € 100
Lo stato di Socio può venir meno nei seguenti casi:
• decesso
• mancato pagamento della quota sociale
• dimissioni
• espulsione da parte del Consiglio Direttivo per le seguenti cause: inosservanza delle disposizioni
dello Statuto o del Regolamento Interno o delle deliberazioni degli organi sociali,per danni morali e
materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il Socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.
Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso,entro 15 giorni,ricorso al Presidente.Sul
provvedimento decide in via definitiva la prima riunione del Consiglio Direttivo successiva
ricorso
Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a prestare opera volontaria preventivamente
concordata e a recedere dalla appartenenza all’Associazione.
I Soci non devono svolgere attività contrastanti o incompatibili con lo spirito e le finalità
dell’Associazione quali, ad esempio, attività di caccia e pesca, circense con animali, vivisezione e
qualsiasi attività che arrechi sofferenze a uomini, animali e ambiente.
La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato,
parasubordinato o autonomo.
Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e senza fini di lucro, ma possono essere
rimborsate le eventuali spese documentate sostenute per conto dell’Associazione se
preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.
Art. 5
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per
qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.
Art. 6
Parte integrante dello Statuto è il Regolarmento Interno che allo Statuto viene allegato.
Tutti i Soci devono rigorosamente attenersi alle norme in esso riportate
Art. 7
Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:
• Assemblea generale dei soci
• Consiglio Direttivo
Art. 8
L'Assemblea generale dei Soci è formata da tutti i Soci ed è convocata e presieduta dal Presidente
del Consiglio Direttivo.Il Presidente nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della
riunione, accerta la regolarità della convocazione e la validità delle deleghe e a fine Assemblea
sottoscrive il verbale.Ogni Socio ha diritto a un voto. È ammessa una sola delega per ciascun
Socio.Ogni delibera avviene a scrutinio palese. Hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il
pagamento della quota sociale. Le delibere dell'Assemblea sono inappellabili.Le decisioni prese
dall'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali dei lavori dell'Assemblea.
Art. 9
L'Assemblea generale dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria deve essere convocata mediante e-mail,contenente la data e
l'ora di prima e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno e il luogo dell'Assemblea,dal
Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
Art.10
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per
deliberare sui punti elencati nel successivo art. 12. Una Assemblea Ordinaria può anche essere
convocata su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio
Direttivo o su richiesta di almeno 1/3 dei Soci. In questi ultimi due casi l'Assemblea dovrà essere
tenuta entro un mese dal ricevimento della richiesta.
L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione alla presenza di almeno la
metà più uno dei Soci aventi diritto di voto,in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
Soci aventi diritto di voto presenti e delibera in entrambi i casi a maggioranza semplice dei Soci
presenti.
Art. 11
L'Assemblea Straordinaria viene convocata per eventuali modifiche dell'Atto costitutivo o delloStatuto
o per decretare lo scioglimento dell'Associazione.Una Assemblea Straordinaria può anche essere
convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno 2/3 dei membri del
Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 2/3 dei Soci. In questi ultimi due casi l'Assemblea dovrà
essere tenuta entro un mese dal ricevimento della richiesta.
L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione alla presenza di almeno
i 2/3 dei Soci aventi diritto di voto,in seconda convocazione quando è presente almeno la metà dei
Soci aventi diritto di voto e delibera in entrambi i casi a maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di
voto;se però la mozione concerne lo scioglimento dell’Associazione la mozione deve essere approvata
da almeno i 3/4 dei Soci aventi diritto al voto.
Art. 12
L'Assemblea Ordinaria annuale delibera su ogni argomento all'ordine del giorno e in particolare:
• elezione o sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
• approvazione del Rendiconto Consuntivo,Rendiconto Preventivo ,Relazione Annuale del Consiglio
Direttivo sull'esercizio sociale trascorso
• approvazione dei programmi dell'attività da svolgere nel successivo esercizio sociale
• eventuale ratifica dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Presidente o dal
Consiglio Direttivo per motivi di necessità o urgenza
• determinazione della quota siociale annua
• eventuali ricorsi di Soci ai quali è stata rifiutata l'iscrizione all'Associazione
L'esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
I Rendiconti e tutti i documenti contabili devono essere depositati nella sede dell'Associazione 15
giorni prima della data dell'Assemblea Ordinaria annuale affinché i Soci possano prenderne visione.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 5 membri, questi durano
in carica 4 anni e sono rieleggibili.Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente che deve
anche predisporre l’ordine del giorno.Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire anche
mediante video-conferenza.La convocazione deve avvenire mediante e-mail almeno 7 giorni prima
della data stabilita per la riunione.Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di
almeno la metà più uno dei membri dello stesso, in tal caso il Presidente deve provvedere, con le
modalità di cui sopra, alla convocazione entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il Consiglio direttivo si riunisce di norma ogni tre mesi. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito
con la presenza della maggioranza semplice dei membri dello stesso.Le deliberazioni sono
approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti;in caso di parità dei voti
prevale il voto del Presidente.
È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza
esclusiva dell'Assemblea dei Soci. In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:
• eleggere al proprio interno il Presidente e il Segretario -Tesoriere i quali restano in carica per lo
stesso periodo di tempo nel quale resta in carica il Consiglio Direttivo. La prima nomina del
Presidente e del Segretario -Tesoriere è ratificata nell’Atto Costitutivo.
• eseguire le delibere dell'Assemblea
• formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
• predisporre il Rendiconto Consuntivo ,il Rendiconto Preventivo,la Relazione Annuale
• predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica
dell'anno sociale;
• deliberare circa l'ammissione dei Soci;
• deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni tre mesi.
Art. 14
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria, nonché gli eventuali poteri anche di
gestione straordinaria che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.
Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:
• convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea generale dei Soci e del Consiglio Direttivo
curandone l’ordinato svolgimento e sottoscrivendone i verbali
• curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
• vigilare sull’osservanza dello Statuto e del Regolamento Interno,eventualmente promuovendone le
modifiche
• rappresentare legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio
• predisporre le linee generali del programma dell’attività dell’Associazione
• redigere la Relazione Annuale sull’attività dell’Associazione;
• accettare a nome dell'Associazione donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da
amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati
• in caso di necessità e di urgenza, assumere nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti di
competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunionesuccessiva del
Consiglio
• stipulare convenzioni tra l’Associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati se deliberati
dall’Assemblea dei Soci
Art. 15
Compiti del Segretario - Tesoriere sono:
• redarre,sottoscrivere e custodire i verbali delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo
• tenere aggiornato il Libro Soci
• riscuotere le entrate in favore dell’Associazione e pagare le spese che la stessa deve sostenere
. • tenere e aggiornare i Libri Contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende
• gestire la Cassa dell’Associazione
• redarre il Rendiconto Consuntivo
• redarre il Rendiconto Preventivo su indicazioni del Consiglio Direttivo
Art. 16
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
• contributi dei soci;
• contributi di privati;
• contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti;
• contributi di organismi internazionali;
• donazioni o lasciti testamentari
• rimborsi derivanti da convenzioni
• l'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro
esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.
Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:
• beni mobili e immobili;
• eventuali fondi di riserva
• eventuali avanzi di gestione
Tutti i fondi liquidi dell’Associazione devono essere depositati su un apposito conto corrente bancario
intestato all'Associazione
Art. 17
I fondi disponibili dovranno tassativamente essere impiegati per la realizzazione delle attività
istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, i fondi di riserva gli avanzi di
gestione e il patrimonio durante la vita dell’Associazione.
Art. 18
La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una
Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo.L'Assembleala dovrà
anche decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di
associazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'Assemblea provvede anche
alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i Soci.
Art. 19
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto decide l'Assemblea dei Soci ai sensi
delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.